Nuova normativa sulla sicurezza nelle locazioni brevi: ecco cosa cambia
Nuovi obblighi per i locatori di locazioni brevi
16/01/2024

Con l’entrata in vigore della Legge 191/2023, di conversione del Decreto Anticipi, è stato introdotto un quadro normativo significativo in merito alla sicurezza nelle case destinate a locazioni brevi.
In particolare, la nuova normativa prevede l’obbligo per i locatori di installare estintori idonei, rivelatori di gas combustibili e di monossido di carbonio.
Gli estintori
Gli estintori devono essere a norma, omologati e sottoposti a verifiche e controlli periodici da parte di personale esperto e qualificato.
Il numero di estintori richiesto segue precise direttive: è necessario un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento, così da garantire una copertura adeguata su tutta la superficie dell’immobile.
Gli estintori devono essere installati in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree a maggior rischio d’incendio (tipo cucina).
I rivelatori di gas
I rivelatori di gas combustibili e monossido di carbonio devono essere dispositivi funzionanti, dotati di sensori che, al raggiungimento di un determinato livello di gas, attivano un segnale acustico e visivo, allertando così gli inquilini del pericolo imminente.
L’installazione di questi dispositivi non comporta spese eccessive né interventi complessi sugli impianti esistenti.
Prevenzione e gestione emergenze
Gli ospiti delle abitazioni date in locazione per finalità turistiche devono osservare le precauzioni e i divieti individuati dall’amministratore e conoscere quali sono le azioni da seguire in caso di emergenza.
Il locatore deve informare gli ospiti occasionali sulle procedure di emergenza da seguire in caso d’incendio e sulle misure antincendio preventive da osservare.
Sanzioni
La normativa prevede anche delle specifiche sanzioni nel caso in cui non vengano installati i rivelatori di gas o gli estintori. La sanzione va da 600 a 6mila euro per ciascuna violazione accertata.
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
Il comma 8 dell’articolo 13 ter della legge impone l’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per chi gestisce locazioni turistiche in forma imprenditoriale.
Questa procedura deve essere presentata presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui si svolge l’attività.
Codice identificativo nazionale (CIN)
Il ministero del Turismo detiene e gestisce una banca dati in cui sono inserite le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari a uso abitativo per le locazioni brevi e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
A ciascuna unità immobiliare viene assegnato un Codice identificativo nazionale (Cin), che deve essere esposto in modo ben visibile all’esterno dell’immobile.
Questa misura è volta a garantire una maggiore trasparenza e a tutelare i consumatori.
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